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GARANZIA LOCAZIONI (intercorso il periodo di carenza di 4 (quattro) mesi dalla data di decorrenza, la Società, qualora si verificassero insoluti dei canoni di locazione e oneri accessori da parte del Conduttore, corrisponderà al Locatore un importo pari alla Somma dei Canoni scaduti e in contenzioso fino alla decorrenza stabilita nel Provvedimento Giudiziale di “Convalidadi sfratto per morosità”. La liquidazione corrisponderà ad un massimo di 12 mensilità del Canone indicato nel Contratto di Locazione.È prevista inoltre la garanzia relativa al rimborso delle spese legali afferenti allo sfratto fino alla concorrenza del massimale previsto contrattualmente. Sono inoltre coperte le spese condominiali non corrisposte dal Conduttore fino alla concorrenza del massimale previsto contrattualmente e le spese relative ai danni causati alla cosa locata fino alla concorrenza del massimale previsto contrattualmente)
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CAPARRA CONFIRMATORIA (Prevista dalle parti nel contratto preliminare. È versata dal futuro acquirente a favore del futuro venditore. Se quest’ultimo dovesse risultare inadempiente sarà obbligato a restituire il doppio della somma ricevuta. Se il futuro venditore non dovesse restituire le somme, come chiarito dalla Cassazione, lo stesso non commette reato: la caparra, nel momento in cui è stata incassata dal venditore, è entrata a far parte del suo patrimonio. Nel trattenerla indebitamente non si appropria della cosa altrui, ma si limita a commettere un illecito di natura civilistica. La copertura assicurativa consentirà al futuro acquirente di tutelarsi per le somme versate al futuro venditore con la formula di caparra confirmatoria)
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DONAZIONE ( La polizza ha per oggetto la copertura di perdite pecunarie subite dal beneficiario in seguito a pretese di terzi legittimari lesi sulla proprietà di provenienza donativa acquistata a titolo oneroso (ovvero in relazione alle garanzie reali volontarie e/o di godimento sulla proprietà) ai sensi dell’Articolo 563 Codice Civile. La copertura assicurativa agisce esclusivamente nei confronti dei terzi acquirenti (ovvero persone fisiche o giuridiche che sulla proprietà vantano garanzie reali volontarie e/o di godimento correlate ad operazioni di compravendita del bene). Spesso gli Istituti bancari chiedono al mutuatario questo prodotto e non erogano il mutuo in assenza di tale garanzia. Questo prodotto garantisce tutte le parti (Banca, acquirente e venditore) da eventuali impugnazioni dell’atto di Donazione)
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INCENDIO E SCOPPIO ABITAZIONE (È l’unico tipo di polizza obbligatoria da stipulare prima dirichiedere un mutuo. L’assicurazione casa incendio e scoppio è una copertura assicurativa che vi garantisce una protezione in caso di danni provocati da circostanze imprevedibili, come gli incendi o gli scoppi derivanti da fughe di gas o cortocircuiti. La legge ha reso obbligatorio stipulare questa polizza per accedere ad un finanziamento. La polizza casa incendio e scoppio non è obbligatoria per chi ha già una casa di proprietà o per chi vive in un immobile in affitto. L’obbligatorietà della polizza incendio e scoppio per la casa è stata introdotta per proteggere gli istituti di credito dal rischio di perdere il credito concesso a titolo di mutuo, di conseguenza le banche non concedono mai un mutuo senza aver contestualmente sottoscritto il contratto di assicurazione)
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RC FABBRICATO CONDOMINIO ( L’assicurazione è stipulata con l’obiettivo di tutelare ilcondominio dalle responsabilità civili e di coprire i danni causati dall’edificio e sull’edificio, ovvero sia quei danni che possono verificarsi all’interno del condominio sia quelli che il fabbricato può arrecare ad altre strutture. Oltre alla garanzia Rc , obbligatoria, è possibile inserire numerose altre garanzie a tutela del patrimonio dei proprietari quali l’Incendio, gli eventi atmosferici e vandalici, la tutela legale, il fenomeno elettrico e i danni da rotture delle tubazioni termoidrauliche. L’insieme di queste garanzie consentono ai proprietari degli immobili di essere garantiti oltre che per i danni a terzi anche per i danni diretti e ai condomini tra loro)
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RESPONSABILITA'CIVILE ABITAZIONE ( Tiene indenne l’assicurato e/o le persone componenti il suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale relativo alla proprietà e conduzione del fabbricato e/o a fatti della vita privata. Tale garanzia consente al proprietario o al conduttore dell’immobile di garantire se stesso e la propria famiglia da richieste di terzi nella sua qualità di proprietario o utilizzatore dell’immobile)